La valutazione del merito creditizio rappresenta una responsabilità cruciale per gli istituti finanziari. Introdotta dalla Direttiva 2008/48/CE, questa pratica impone al creditore l’obbligo di verificare la capacità del consumatore di adempiere agli impegni finanziari prima di concedere un prestito.
Tale obbligo non è solo formale, ma mira a prevenire situazioni di sovraindebitamento che potrebbero minare la stabilità finanziaria del consumatore e, più in generale, del sistema economico.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza della causa C-755/22, ha ribadito l’importanza di questo principio, sottolineando come la sua violazione possa comportare la nullità del contratto di finanziamento.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, un contratto di credito concluso senza un’adeguata verifica della capacità di rimborso può essere dichiarato nullo, indipendentemente dal fatto che il consumatore abbia già adempiuto agli obblighi di pagamento o non abbia subito danni immediati.
Questo approccio tende a tutelare il consumatore, considerato parte debole nel rapporto contrattuale. La nullità non si limita a rappresentare una sanzione per il creditore, ma si configura come uno strumento di prevenzione contro pratiche creditizie irresponsabili.
L’impatto di queste disposizioni si estende sia ai creditori che ai consumatori.
Per i creditori, il rispetto dell’obbligo di valutare il merito creditizio implica un aumento delle responsabilità e la necessità di adottare procedure rigorose per garantire la conformità. Tuttavia, questo obbligo favorisce anche un mercato del credito più sostenibile, riducendo il rischio di insolvenze.
Per i consumatori, la possibilità di far dichiarare nullo un contratto ottenuto in violazione di tali obblighi rappresenta una garanzia contro eventuali pressioni indebite o errori nell’accesso al credito e rafforza l’autonomia contrattuale e la protezione da situazioni di vulnerabilità economica.
Fonte https://www.creditnews.it/merito-creditizio-se-viene-violato-il-finanziamento-e-nullo/
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